Piscine e bagnino: quando non è obbligatoria la sua presenza?

Il bagnino è una figura spesso presente nelle piscine ad uso pubblico del nostro Paese. Tuttavia, le norme che regolamentano la sua obbligatorietà differiscono da Regione a Regione. Prima di esaminarle nel dettaglio è importante ricordare cosa si intenda con l’espressione “ad uso pubblico”. Tale termine indica sia le piscine aperte a tutti che quelle condominiali/residenziali e turistico/ricettive. Alcune Regioni si sono limitate ad adottare quanto previsto dal punto 4.1 dell’Accordo Stato-Regioni del 2003, riferito all’assistenza dei bagnanti. È richiesto, nello specifico, un adeguato servizio di sorveglianza durante l’intero orario di apertura, per tutte le piscine. Altre Regioni, invece, hanno adottato regole diverse.

Sono le disposizioni sulle piscine a uso turistico di Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Umbria, Marche, Puglia, Molise, Calabria, Trento, Friuli e Sardegna, a presentare una normativa diversa da quanto indicato nell’Accordo. La non obbligatorietà del bagnino è ammessa in seguito alla valutazione di una serie di fattori. I più importanti sono la superficie della piscina, la profondità dell’acqua, le forme di vigilanza adottate e l’esistenza di divieti per i minori di una certa età.

Per quanto riguarda le piscine turistico-ricettive, in Toscana la presenza del bagnino non è obbligatoria in presenza di divieto di accesso ai minori di 14 anni non accompagnati, e di una recinzione volta a prevenire accessi senza controllo. L’Emilia Romagna, dal canto suo, ammette l’assenza per piscine con superficie minore di 100 mq, acque profonde non più di 140 cm, vigilanza adeguata e personale adibito al primo soccorso. In Lombardia, perché si possa operare senza bagnino le vasche devono essere inferiori ai 180 metri quadri, e l’acqua profonda meno di 1,40 metri. Il Piano di sorveglianza, però, deve prevedere un adeguato servizio di vigilanza, interventi rapidi in caso di necessità e personale formato sul primo soccorso. Per vasche di dimensione superiore a 180 mq, ma inferiore ai 300 mq, e profonde più di 1,40 metri, la vigilanza deve essere adeguata in prossimità dell’area bagnanti. Infine, quando le vasche superano i 300 metri quadri, indipendentemente dalla profondità raggiunta sono richiesti assistenti bagnanti che possano garantire sia assistenza che primo soccorso.