Va detto in modo chiaro e inequivocabile: per installare o costruire una piscina, anche se fuori terra, è sempre necessaria una autorizzazione amministrativa.
A meno che non si tratti di una piccola piscina gonfiabile, che viene svuotata ad ogni utilizzo, la piscina è sempre soggetta a qualche forma di autorizzazione, nei casi più semplici anche solo comunicazione, ma niente no, non si può fare. La norma di riferimento per le autorizzazioni edilizie, anche per le piscine, è il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dove troviamo le diverse situazioni possibili, a seconda della tipologia di piscina.
Una precisazione importante, però: se la piscina che si vuole costruire od installare si trova in una zona a vincolo ambientale è necessario, per qualunque tipologia di piscina, anche una piccola fuoriterra, avere l’autorizzazione dalla sovrintendenza. Il riferimento legislativo è il d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

Ogni costruttore di piscina è tenuto a verificare, prima dell’inizio dei lavori, la corretta abilitazione, altrimenti potrebbe egli stesso incorrere nel reato di abuso edilizio.
Vediamo quindi quali sono i titoli abilitativi necessari, a seconda della tipologia di piscina.

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

Quando si realizza una piscina nuova, che sia totalmente interrata, parzialmente interrata, totalmente fuori terra (ma non smontabile senza distruggerla), si rientra negli interventi di nuova costruzione (art. 3, comma “e” del d.p.r. 380):

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale.

Questa tipologia di intervento, che comprende le piscine con volumetria maggiore del 20% rispetto al volume dell’edificio principale, necessitano di norma del permesso di costruire.

PISCINE COME PERTINENZE DELLE ABITAZIONI

Nel caso di piccole abitazioni private dove il volume della piscina non supera il 20% del volume della abitazione, non si rientra nei casi di nuova costruzione e, solitamente, non è necessario il permesso di costruire ma è sufficiente una CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata).

Attenzione però, perchè le sentenze dibattono molto sul concetto di pertinenza e quella del volume è solo una parte delle caratteristiche necessarie. Potrebbe anche succedere che il Regolamento Edilizio del Comune richieda, comunque, il permesso di costruire. Mai stupirsi.

Recita infatti l’art. 6- bis del D.P.R. 380:

Art. 6-bis. Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

INTERVENTI IN EDILIZA LIBERA

L’installazione di alcune tipologie di piscine fuori terra, completamente smontabili, che vengono smontate a fine stagione, potrebbero rientrare in quella che viene definita “attività in edilizia libera”. Attenzione, però, non è che si può fare quello che ci pare, senza dire nulla a nessuno! Dice infatti il D.P.R. 380:

Art. 6 (L) – Attività edilizia libera
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Quindi, ammesso che la installazione della piscina in questione rientri tra gli interventi compresi tra quelli in edilizia libera, è comunque necessaria una comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale.

IN CONCLUSIONE

Qualunque sia la piscina che intendete realizzare, non fate l’errore di pensare che non serva nulla! Non esiste nessuna situazione in cui non si possa incorrere in sanzioni se si costruisce o si installa una piscina senza un procedimento amministrativo.