Le piscine fuori terra rientrano in una categoria difficile da inquadrare con certezza dal punto di vista urbanistico. Spesso vengono proposte piscine “smontabili” perché questa caratteristica le fa rientrare in edilizia libera. È sempre vero?

Il caso del TAR Campania: il chiosco che fa scuola

Una recente sentenza del TAR Campania (n. 3701/2025) ha fatto chiarezza su un tema simile: l’installazione di un chiosco amovibile, stagionale e rimovibile entro 180 giorni. Secondo i giudici, questo tipo di intervento rientra nell’edilizia libera, purché rispetti alcune condizioni fondamentali:

  • sia smontabile;
  • non ancorato permanentemente al suolo;
  • venga effettivamente rimosso al termine del periodo stagionale.

Il TAR ha stabilito che l’utilizzo stagionale – e quindi prevedibile e ricorrente – è una condizione distinta dalla “contingenza” o dall’“urgenza”, e può essere sufficiente di per sé per escludere l’obbligo di un titolo edilizio.

La normativa di riferimento: art. 6 del D.P.R. 380/2001

L’articolo 6, comma 1, lettera e-bis del Testo Unico dell’Edilizia stabilisce che sono realizzabili in edilizia libera:

“le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a 180 giorni.”

Questo vale anche per una piscina amovibile, a patto che rientri effettivamente in una delle due categorie previste:

Opere contingenti e temporanee

  • Sono finalizzate a situazioni impreviste o straordinarie (emergenze, eventi eccezionali).
  • Hanno una durata massima di 180 giorni dalla comunicazione al Comune.
  • Devono essere rimosse al termine o regolarizzate con un titolo edilizio.

Opere stagionali

  • Sono legate a un’attività che si ripete regolarmente in determinati periodi dell’anno (come l’estate).
  • Devono essere effettivamente smontabili e non alterare in modo permanente il suolo.
  • Possono essere installate senza permesso edilizio, previa comunicazione.

Esempi classici: chioschi estivi, impianti sportivi temporanei, piscine amovibili montate solo per la stagione.

È importante ricordare che si può realizzare in edilizia libera solo ciò che non è soggetto ad altri vincoli (ambientali, di rispetto stradale, confini o altro).

Dunque, se la piscina è effettivamente smontabile e, soprattutto, se viene effettivamente smontata a fine stagione, può rientrare tra le opere in edilizia libera. Non basta dichiarare che è smontabile: deve essere effettivamente rimossa ogni anno.

In conclusione

Se la tua piscina:

  • è fuori terra o comunque non incide stabilmente sul terreno;
  • viene utilizzata solo in estate e smontata a fine stagione;
  • non è collegata in modo permanente a reti idrauliche o elettriche o fondazioni;

allora non serve un permesso edilizio. Basta una comunicazione al Comune, in cui indichi data di inizio installazione e data prevista di rimozione. Mi raccomando, assicurati che non sia il tuo vicino a “ricordare” al Comune che ti sei “dimenticato” di smontare la piscina a fine stagione!